E’ arrivato il Decreto Dignità

Il 14 luglio 2018 è entrato ufficialmente in vigore il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, che prende il nome di “Decreto dignità”. Il testo normativo interviene in maniera massiccia sul contratto a tempo determinato, riducendo in particolare sia la durata massima che le proroghe possibili.
Altre novità riguardano:
– la reintroduzione della “causale”, ossia la ragione tecnica-organizzativa che giustifica il ricorso a tale tipologia di contratto;
– l’aumento del contributo addizionale (ai suoi tempi introdotto dalla Riforma Fornero);
– l’ampliamento dei termini per impugnare il contratto in caso di utilizzo ingiustificato da parte del datore di lavoro.
Concentrandoci in particolar modo sulla durata e le proroghe dal 14 luglio 2018 la durata del contratto a termine si è abbassato da 36 mesi a 24 mesi. Tuttavia, per i contratti con durata che superano i 12 mesi (anche per successioni di proroghe) è necessario indicare la causale nel contratto; quindi il contratto a termine potrà essere stipulato o prorogato solo:
– per esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
– per esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Altra importante novità apportata dal Decreto dignità, riguarda il numero delle proroghe. Con il Jobs Act le proroghe sono state portate ad un massimo di 5 nell’arco di 36 mesi, e in caso di sforamento di detto limite, il contratto si trasformava a tempo indeterminato a partire dalla sesta proroga.
Con il Decreto dignità il limite massimo delle proroghe è ora abbassato ad un massimo di 4 nell’arco di 24 mesi, e la trasformazione a tempo indeterminato in caso di sforamento scatta solamente a partire della quinta proroga.
Per i contratti già in essere alla data del 14 luglio 2018 – come nel caso di specie – il Decreto Legge non prevede alcun regime transitorio. Infatti, in questi giorni si sta parlando molto di introdurre un emendamento in sede di conversione in legge del Decreto che possa regolare con più chiarezza anche tali rapporti.
Ad oggi, considerato che il lettore è stato assunto il 20.10.2016 e che il 30.09.2018 (quando le scade il contratto), avrà maturato una durata massima di 23 mesi, e usufruito già della quarta proroga, a parere dello scrivente non esistono i margini per prorogare ancora il suo contratto. Ciò in relazione al fatto che:
– la nuova durata massima è di 24 mesi;
– le proroghe massime consentite sono 4;
– è necessario apporre la causale per i contratti superiori a 12 mesi.
In ogni caso, si consiglia di attendere la conversione in legge del D.L. n. 87/2018 per osservare come si evolve la situazione sul regime transitorio.

Di Elisabetta Mura

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