Decreto sospensione MUTUI Covid 19 SCARICA IL MODULO


Questo decreto prevede che possano presentare domanda di sospensione del pagamento delle rate di mutuo anche coloro che hanno subito la sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni a causa dell’emergenza da coronavirus.

Che cosa prevede il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020

L’art. 54 del decreto prevede le seguenti nuove disposizioni a partire dal 17 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto, e per la durata di 9 mesi:

l’ammissione al Fondo anche per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver perso più del 33% di fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a causa dell’emergenza coronavirus. La perdita in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o in un minor lasso di tempo
l’accesso al Fondo senza presentazione dell’ISEE per un periodo di 9 mesi
il pagamento, da parte del Fondo, degli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Tale pagamento può essere richiesto dal mutuatario in caso di mutui, erogati da intermediari bancari/finanziari. La richiesta va presentata dal mutuarono all’intermediario.
A breve il Ministero dell’Economia e delle Finanze adotterà un Regolamento attuativo, in ottemperanza alle disposizioni dei due decreti.

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